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C. 12/12/2002

1. Le zone di rispetto individuate con criterio temporale, dopo aver individuato la struttura idrogeologica del sottosuolo, sono delimitate con la seguente metodologia

a) ricostruzione della piezometria statica e valutazione delle distorsioni indotte in funzione delle portate massime concesse dei pozzi, applicando le consuete leggi dell'idrodinamica sotterranea appropriate al tipo di pozzo e di acquifero considerati

b) tracciamento delle linee di flusso e loro suddivisione in intervalli di u guale tempo di percorrenza

c) tracciamento delle linee isocrone. Tale procedura può essere seguita anche mediante l'utilizzo di appositi codici numerici. Il tipo di codice usato, i valori e l'origine dei parametri numerici e le assunzioni adottate nelle elaborazioni devono essere esplicitate all'interno degli studi e delle indagini eseguite per il dimensionamento delle aree di salvaguardia. Deve esser privilegiato il ricorso a codici numerici di riconosciuta affidabilità e devono essere seguite procedure standard di utilizzo.

2. Dopo tale ricostruzione, si scelgono linee isocrone idonee ad identificare il limite fra aree a diverso grado di tutela, corrispondenti ai diversi valori del tempo di sicurezza considerato.

3. Nell'elaborazione dovranno essere presi in attenta considerazione l'influenza della struttura idrogeologica sulla piezometria e sulla rete di flusso in condizioni dinamiche ed in specie, i limiti, le variazioni di conducibilità idraulica e trasmissività, i caratteri idraulici degli acquiferi e dei livelli semipermeabili.

4. I risultati ottenuti con i calcoli devono essere ampiamente descritti e documentati.

5. Al fine di ottenere i parametri numerici da utilizzare, è necessaria l'effettuazione, sui pozzi, di prove di tipo idrodinamico e/o idrochimico, che risultino idonee al caso esaminato. Le prove idrauliche, eseguite possibilmente mediante un pozzo di prova e più piezometri, devono essere effettuate solo sulla stessa falda da esaminare, interpretandone le curve sperimentali con correzioni opportune. Eventuali misure simultanee eseguite su falde diverse da quello oggetto della prova sono utilizzabili per lo studio di una eventuale intercomunicazione delle falde dal punto di vista idraulico. Le prove con traccianti dovranno essere effettuate con l'impiego

6. Parallelamente alla delimitazione delle zone di rispetto, sono individuati gli eventuali centri di pericolo di cui all'allegato 2, titolo II, punto 1 che, per potenzialità di contaminazione, devono essere assoggettati a controllo. A tal fine possono essere realizzati, ove non esistenti, pozzi e/o piezometri. Criteri per la delimitazione delle aree di salvaguardia delle sorgenti titolo i: criteri per la delimitazione delle aree di salvaguardia A. Delimitazione della zona di tutela assoluta.

1. Ai fini della delimitazione della zona di tutela assoluta ai sensi dell'articolo 21, comma 4, del Decreto legislativo no 152/99, si deve tenere conto della diversa tipologia delle opere di captazione (bottini di presa, drenaggi, gallerie drenanti, trincee drenanti, pozzi verticali e dreni, captazione diretta in cavità sotterranea o grotta), nonchè della protezione dell'acquifero e del pericolo di inquinamento a cui è soggetta la risorsa e la rilevanza della captazione.

2. Nella zona di tutela assoluta deve essere assicurata un'efficace protezione da frane e da fenomeni di intensa erosione ed alluvioni.

3. Ove possibile la zona di tutela assoluta deve essere opportunamente recintata. B. Delimitazione della zona di rispetto

1. Qualora sia adottato il criterio geometrico di cui all'allegato 2, Titolo I, punto 3, lettera a), la zona di rispetto si configura come una porzione di cerchio di raggio non inferiore a 200 m con centro nel punto di captazione, che si estende idrogeologicamente a monte dell'opera di presa ed è delimitata verso valle dall'isoipsa passante per la captazione; quando le condizioni idrodinamiche dell'acquifero lo richiedano, la zona di rispetto potrà essere estesa idrogeologicamente anche a valle dell'opera di presa per un'estensione adeguata alla situazione.

2. Qualora sia adottato il criterio idrogeologico di cui all'allegato 2, Titolo I, punto 3, lettera c), esso deve basarsi sugli studi di cui all'Allegato 2, effettuati anche mediante l'uso di tecniche idrochimiche (facies idrochimiche, uso traccianti e di isotopi ambientali). Tra i vari metodi applicabili può essere utilizzato anche quello basato sul tempo di dimezzamento della portata massima annuale; tale metodo, la cui applicabilità deve essere verificata caso per caso sulla base dell'assetto idrogeologico, richiede la disponibilità di serie affidabili di misure di portata per determinare la curva di esaurimento delle sorgenti.

3. Qualora sia adottato il criterio temporale, viene di norma utilizzato un tempo di sicurezza di 60 giorni, per la zona di rispetto ristretta e di norma di 180 o di 365 giorni per quella allarga in funzione della protezione e del pericolo di contaminazione della risorsa.

4. A scopo cautelativo ciascun inquinante viene sempre considerato conservativo, cioè non soggetto a degradazione, adsorbimento, decadimento, etc.; per le elaborazioni deve essere adottata la velocità di filtrazione dell'acqua nel meno saturo. C. Delimitazione della zona di protezione

1. Il dimensionamento della zona di protezione di una sorgente è possibile in base a studi idrogeologici, idrochimici e idrologici della struttura acquifera alimentatrice; in via cautelare appare opportuno comprendere nella zona di protezione l'intera area di alimentazione delle sorgenti, comprese eventuali strutture acquifere limitrofe dalle quali sia attivo un significativo fenomeno di travaso idrico sotterraneo. Una delimitazione più dettagliata potrà essere effettuata sulla base di ulteriori studi e monitoraggio quali-quantitativo delle acque meteoriche, superficiali e sotterranee.

2. Per le sorgenti alimentate da strutture estremamente vaste, la severità dei vincoli è rapportata in relazione all'importanza della captazione e alla presenza di elementi critici sotto il profilo della tutela della risorsa.

3. in base alle risultanze degli studi potranno essere individuati, all'interno dei piani sovracomunali, gli interventi più idonei per la tutela del patrimonio idrico e per la messa in sicurezza degli eventuali insediamenti esistenti che possano comportare il pericolo di inquinamento.

4. Per le zone di riserva si adotta quanto precedentemente esposto all'allegato 3, Titolo I, parte C, punto 3. Criteri per la delimitazione delle aree di salvaguardia delle captazioni di acque superficiali

1. I provvedimenti di tutela tendono a garantire che le attività svolte nel territorio circostante la presa non abbiano un immediato riflesso sulla qualità delle acque captate.

2. L'evento che può dare luogo ad un inquinamento può derivare da acque superficiali e sotterranee contaminate e da dilavamento del suolo. Tale evento può derivare anche da un affluente del corpo idrico nel quale avviene la presa d'acque.

3. La delimitazione delle aree di salvaguardia è conseguente alla realizzazione degli studi di cui all'allegato 2, Titolo II, punto 7.

4. Gli studi relativi alla delimitazione delle aree di salvaguardia devono estendersi per un'area congrua in relazione al mantenimento della qualità dell'acqua captata, che consideri il rapporto tra la portata derivata e il volume o la portata del corpo idrico superficiale.

5. Qualora sia possibile, il posizionamento dell'opera di presa deve essere tale da evitare afflussi di inquinanti, considerando in modo opportuno correnti e, per laghi e bacini, fenomeni di stratificazione termica della masse idriche. Per le opere di presa esistenti e nei casi in cui ciò non sia possibile, devono essere adottati provvedimenti cautelativi adeguati. Titolo I: Corsi d'acqua naturali e canali artificiali A. Delimitazione della zona di tutela assoluta

1. La zona di tutela assoluta deve avere, ai sensi dell'articolo 21, comma 4, del Decreto legislativo no 152/99, una estensione, ove possibile, di almeno 10 metri di raggio e deve essere adeguatamente protetta per un'area comprendente i manufatti pertinenti alla captazione.

2. La zona di tutela assoluta è destinata esclusivamente a contenere le opere necessarie ad assicurare la derivazione di acque, il loro eventuale trattamento e trasferimento. B. Delimitazione della zona di rispetto

1. La zona di rispetto è costituita da un'area circostante la zona di tutela assoluta che si sviluppa a monte dell'opera di presa interessante il corso d'acqua e le relative sponde. L'estensione longitudinale, ove possibile non inferiore a 200 m, deve essere correlata a vari fattori tra cui, in particolare, la portata d'acqua derivata, la velocità e la portata del corpo idrico. L'ampiezza laterale dell'area, rispetto all'asta del corso d'acqua, sarà valutata in relazione alle condizioni di pericolo di inquinamento, tenendo particolare conto dell'uso delle aree, nonchè, ove necessario, del rapporto acque superficiali-acque sotterranee.

2. Nel caso di centri di pericolo già esistenti, non rimovibili a breve-medio termine, devono essere realizzate apposite misure complementari, in relazione alla minore sicurezza delle captazioni. C. Delimitazione della zona di protezione

1. La zona di protezione delle captazioni di acque superficiali è finalizzata al mantenimento e al miglioramento delle caratteristiche di qualità dell'acqua nei corpi idrici del bacino a monte della presa, con riferimento alle previsioni del piano di tutela delle acque di cui all'art. 44 del Decreto legislativo no 152/99.

2. Nelle zone di protezione possono essere previsti sistemi di monitoraggio ed allarme per segnalare tempestivamente variazioni delle caratteristiche fisico-chimiche del corpo idrico superficiale. Tali sistemi sono dimensionati e posizionati a seconda delle caratteristiche idrogeologiche del bacino e dei corpi idrici superficiali e della rilevanza dell'opera di presa. Titolo II: Laghi, bacini naturali e artificiali A. Delimitazione della zona di tutela assoluta e della zona di rispetto

1. Date le caratteristiche peculiari dei corpi lacustri la zona di tutela assoluta e la zona di rispetto, di norma coincidono.

2. L'area interessa, ove possibile, una porzione di lago delimitata da una circonferenza di raggio non inferiore a 200 m con centro nell'opera di captazione e deve estendersi verso la costa più vicina, interessandone un tratto di lunghezza non inferiore a quello compreso tra gli estremi della proiezione del diametro sulla costa stessa. B. Delimitazione della zona di protezione

1. La zona di protezione delle captazioni di laghi e bacini naturali e artificiali è finalizzata al mantenimento e al miglioramento delle caratteristiche di qualità dell'acqua nei corpi idrici del bacino a monte della presa, con riferimento alle previsioni del Piano di tutela delle acque di cui all'art. 44 del Decreto legislativo no 152/99. Per la zona di protezione valgono le considerazioni fatte per i corsi d'acqua. In particolare nelle zone di protezione di risorse idriche che alimentano bacini artificiali utilizzati a scopo potabile e considerati di valore strategico, possono essere posti vincoli all'espansione dei centri urbani, allo scarico di acque reflue all'installazione di industrie pericolose, all'allevamento del bestiame, all'attività agricola intensiva, all'apertura di cave, ad interventi colturali che favoriscono l'erosione e l'instabilità dei versanti ed ogni altra attività e destinazione d'uso del territorio che può compromettere lo stato della risorsa utilizzata.

 

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